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Il debitore presenta con l´ausilio dell´Organismo di composizione della Crisi un accordo di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei creditori sulla base di un piano che verrà poi depositato presso il Tribunale competente per l´omologazione.
L´Organismo assiste quindi in questa prima fase il debitore, occupandosi di nominare un gestore tramite il quale, infine, verifica ed attesta la fattibilità del piano. |
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La Legge 27 gennaio 2012 n. 3 reca le Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione della crisi da sovraindebitamento.
L´obiettivo è di “aiutare” il debitore - persona fisica o piccola impresa, in ogni caso non soggetta a fallimento, o il consumatore - a proporre ai creditori un accordo per la ristrutturazione dei debiti offrendo, al tempo stesso, la possibilità di cancellarli e permettere ai soggetti di ripartire e riacquistare un ruolo attivo nell´economia, senza restare schiacciati dall´indebitamento preesistente. |
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